ATTENZIONE - DISPOSIZIONI DL LIQUIDITA'


Dopo il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), tuttora in attesa di conversione in legge, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto per sostenere l’economia.

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto “Liquidità”), ha previsto infatti un sostegno finanziario alle imprese mediante la possibilità di ottenere finanziamenti garantiti dallo Stato; di seguito vengono sintetizzate le principali disposizioni in materia di adempimenti fiscali.

 

Sospensione dei versamenti

Sospensione, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali IRPEF, IVA e contributi previdenziali e INAIL

1) per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione di almeno il 33% del fatturato o dei corrispettivi di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;

2) per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione di almeno il 50% del fatturato o dei corrispettivi di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;

3) per i soggetti che hanno il domicilio fiscale nelle zone più colpite (province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) si prescinde dalla soglia di ricavi o compensi, essendo sufficiente la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

La sospensione opera anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno intrapreso l’attività successivamente alla data del 31 marzo 2019.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati senza sanzioni e interessi in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di n. 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Sospensione delle ritenute per agenti ed autonomi

Come già disposto dall’articolo 62 del D.L. n. 18/2020 fino al 31 marzo 2020, i soggetti percettori di compensi di lavoro autonomo e provvigioni che:

-     non abbiano conseguito ricavi o compensi superiori a euro 400.000 al 31/12/2019, e

-     nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato,

potrebbero chiedere al proprio sostituto d’imposta, mediante apposita dichiarazione, di non applicare le ritenute alla fonte di cui agli articoli 25 (per i redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e 25-bis (per le provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari) del D.P.R. n. 600/1973, sulle somme percepite nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 (non più 31 marzo 2020, data prevista dal decreto “cura Italia”).

Ai fini pratici, tale disposizione prevede che l’onere di versamento ricada in capo al sostituito che ha percepito le somme al lordo delle ritenute. Egli dovrà quindi provvedere al versamento delle stesse entro la data del 31 luglio 2020 o in 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni ed interessi. In sostanza, vi è una traslazione dell’onere di versamento dal sostituto al sostituito.

 

Metodo previsionale per gli acconti per il periodo d’imposta 2020

I contribuenti che presumono di conseguire un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente possono versare gli acconti d’imposta in base al metodo previsionale, in base quindi all’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso.

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 è prevista la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’Irap, entro il margine del 20%.

Rimessione in termini per i versamenti

I versamenti in scadenza lo scorso 16 marzo 2020 che, in base al D.L. n. 18/2020 (art. 60) sono slittati al 20 marzo 2020, non sono sanzionati se vengono effettuati entro il 16 aprile 2020.

  

Certificazioni uniche trasmissione e consegna 

Per l’anno 2020 non saranno applicate sanzioni a chi trasmette all’Agenzia delle Entrate e consegna al dipendente il modello CU entro il 30 aprile 2020 (termine scaduto il 31 marzo 2020).

 

Imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche 

Se l’imposta di bollo per le fatture elettroniche del 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento può avvenire entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio 2020), mentre se l’imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento può avvenire entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre).

 

Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

Il credito d’imposta, già previsto nel D.L. n. 18/2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di € 20.000 per ciascun beneficiario, viene esteso ad altre tipologie di spese, quali quelle sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Le modalità applicative e di fruizione del credito d’imposta saranno stabilite con decreto che dovrà essere emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

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Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento o ulteriore approfondimento si rendesse necessario in merito a quanto precede, è gradita l’occasione per inviare distinti saluti. 

Studio Mandolesi

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